Controllo dell’esposizione/protezione individuale
La presente sezione della scheda di dati di sicurezza elenca i valori limite di esposizione professionale applicabili e le necessarie misure di gestione dei rischi.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza sono coerenti con quelle relative agli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione ed elencati nell’allegato alla scheda di dati di sicurezza.
Parametri di controllo
Per la sostanza o per ciascuna delle sostanze della miscela sono elencati, se disponibili, i valori limite nazionali seguenti, compresa la base giuridica di ciascuno di essi, applicabili nello Stato membro in cui la scheda di dati di sicurezza viene fornita. Quando si elencano i valori limite di esposizione professionale, va indicata l’identità chimica di cui alla sezione 3.
I valori limite di esposizione professionale nazionali corrispondenti ai valori limite di esposizione professionale comunitari di cui alla direttiva 98/24/CE, comprese eventuali osservazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/CE della Commissione ( 1 );
i valori limite di esposizione professionale nazionali corrispondenti ai valori limite comunitari di cui alla direttiva 2004/37/CE, comprese eventuali osservazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/CE;
eventuali altri valori limite di esposizione professionale nazionali;
i valori limite biologici nazionali corrispondenti ai valori limite biologici comunitari di cui alla direttiva 98/24/CE, comprese le eventuali osservazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/CE;
eventuali altri valori limite biologici nazionali.
Devono essere fornite informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate almeno per le sostanze più pertinenti.
Se, utilizzando la sostanza o la miscela secondo l’uso previsto, si formano contaminanti atmosferici, sono elencati anche i valori limite di esposizione professionale applicabili e/o i valori limite biologici per la sostanza o la miscela.
Controlli dell’esposizione
Devono essere fornite le informazioni prescritte nella presente sottosezione, a meno che non venga allegato alla scheda di dati di sicurezza uno scenario di esposizione contenente tali informazioni.
Se il fornitore ha omesso un test di cui alla sezione 3 dell’allegato XI, deve indicare le condizioni d’uso specifiche da lui rispettate per giustificare l’omissione.
Se una sostanza è stata registrata quale intermedio isolato (in sito o trasportato), il fornitore deve indicare che la scheda di dati di sicurezza è conforme alle condizioni specifiche sulle quali si basa la registrazione in conformità degli articoli 17 o 18.
Controlli tecnici idonei
La descrizione delle idonee misure di controllo dell’esposizione deve riferirsi agli usi identificati della sostanza o miscela di cui alla sottosezione 1.2. Le informazioni devono essere tali da consentire al datore di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi alla presenza della sostanza o della miscela, in applicazione degli articoli da 4 a 6 della direttiva 98/24/CE nonché degli articoli da 3 a 5 della direttiva 2004/37/CE, se del caso.
Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale
Le informazioni relative all’uso dei dispositivi di protezione individuale devono essere coerenti con le buone pratiche di igiene professionale e accompagnate da altre misure di controllo, compresi i controlli tecnici, la ventilazione e l’isolamento. Se del caso, si rinvii alla sezione 5 per raccomandazioni specifiche sui dispositivi di protezione individuale da sostanze chimiche o in caso d’incendio.
Controlli dell’esposizione ambientale
Vanno precisate le informazioni di cui il datore di lavoro deve disporre per assolvere i propri obblighi secondo la normativa comunitaria in materia di protezione dell’ambiente.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica deve essere fornita una sintesi delle misure di gestione del rischio atte a controllare adeguatamente l’esposizione dell’ambiente alla sostanza per gli scenari di esposizione indicati nell’allegato alla scheda di dati di sicurezza.