Punto 16 della Scheda di Sicurezza: Altre informazioni

By | 6 Gennaio 2015

Altre informazioni

della scheda dati di sicurezza. Essa comprende inoltre altre informazioni non fornite nelle sezioni da 1 a 15, comprese le informazioni sulla revisione della scheda di dati di sicurezza, quali:

  • se la scheda dati di sicurezza è stata sottoposta a revisione, una chiara indicazione di dove sono state apportate modifiche rispetto alla versione precedente della scheda stessa, a meno che tale indicazione non sia fornita altrove nella scheda, unitamente ad una spiegazione delle modifiche, se del caso. Il fornitore della sostanza o della miscela deve conservare una spiegazione delle modifiche e fornirla se richiesta;
  • una spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza;
  • principali riferimenti bibliografici e fonti di dati;
  • per le miscele, la segnalazione di quale dei metodi di valutazione delle informazioni di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato impiegato ai fini della classificazione;
  • elenco delle frasi R pertinenti, delle indicazioni di pericolo, delle avvertenze di sicurezza e/o consigli di prudenza (frasi S). Vanno riportati i testi completi delle indicazioni che non appaiono integralmente nelle sezioni da 2 a 15;
  • indicazioni su eventuali formazioni adeguate per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente.

Se, in conformità dell’articolo 31, paragrafo 10, il fornitore di una miscela sceglie di identificare e comunicare la classificazione necessaria a partire dal 1 o giugno 2015 in anticipo oppure di usarla a fini di classificazione ed etichettatura sull’imballaggio, detto fornitore può includere la classificazione nella presente sezione.

 

http://www.schede-sicurezza.it/sds-reach.html

Siamo in un momento di transizione per quanto riguarda le schede di sicurezza.

L’allegato II del regolamento Reach 1907/2006 è stato modificato dal regolamento europeo 453/2010.

 

Cosa vuol dire? Che da dicembre 2010 tutte le sds devono essere aggiornate a questo regolamento.

 

Cambia qualcosa tra miscele e sostanze?

per facilitare le cose l’unione europea ha deciso di differenziare il passaggio alla classificazione CLP in due tempi.

Da dicembre 2010 tutte le sds che accopagnano sostanze chimiche devono essere classificate come prescritto dal regolamento CLP.

Dal 2015 tutte le miscele dovranno essere aggiornate al regolamento 2015.

 

Ciò cosa comporta?

Cambieranno i pittogrammi, le frasi di rischio e spesso la stessa classificazione del prodotto.

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