Quali sostanze indichi nella scheda di sicurezza come componenti del tuo prodotto? e in quali percentuali?

By | 6 Gennaio 2015

Composizione/informazioni sugli ingredienti

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive l’identità chimica degli ingredienti della sostanza o della miscela, comprese le impurezze e gli stabilizzanti come indicato qui di seguito. Devono essere indicate le informazioni adeguate e disponibili sulla sicurezza riguardanti la chimica delle superfici.

Miscele

Almeno per tutte le sostanze di cui ai punti 3.2.1 o 3.2.2 si indicano l’identificatore del prodotto, se disponibile, la concentrazione o l’intervallo di concentrazioni e la classificazione. I fornitori di miscele possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze contenute nella miscela, comprese quelle che non soddisfano i criteri di classificazione. Queste informazioni devono permettere al destinatario di riconoscere facilmente i pericoli che presentano le sostanze contenute nella miscela. I pericoli della miscela stessa sono indicati nella sezione 2.

Le concentrazioni delle sostanze nella miscela si descrivono in uno dei seguenti modi:

  • percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile;
  • intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile.

Se si indicano gli intervalli di percentuali, i pericoli per la salute e per l’ambiente si riferiscono agli effetti della concentrazione più elevata di ciascun ingrediente.

Se sono noti gli effetti della miscela in quanto tale, le relative informazioni sono indicate alla sezione 2.

Qualora sia stato autorizzato l’uso di un nome chimico alternativo in virtù dell’articolo 15 della direttiva 1999/45/CE oppure dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale nome può essere impiegato.

Per le miscele che soddisfano i criteri di classificazione a norma della direttiva 1999/45/CE, sono indicate le seguenti sostanze e la loro concentrazione o intervallo di concentrazione nella miscela:

  1. a) le sostanze che presentano pericoli per la salute o per l’ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE e le sostanze che presentano pericoli per la salute o per l’ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, a condizione che al fornitore della miscela siano rese disponibili le informazioni conformi ai criteri di classificazione di detto regolamento, qualora tali sostanze siano presenti in concentrazioni uguali o superiori al più basso dei valori seguenti:
  • le pertinenti concentrazioni definite nella tabella riportata nell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/45/CE;
  • i limiti di concentrazione specifici pertinenti indicati nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • il valore soglia generico di cui alla tabella 1.1 dell’allegato I di detto regolamento, adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell’allegato I di detto regolamento qualora un fattore M sia stato riportato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • i limiti di concentrazione indicati nell’allegato II, parte B, della direttiva 1999/45/CE;
  • i limiti di concentrazione indicati nell’allegato III, parte B, della direttiva 1999/45/CE;
  • i limiti di concentrazione indicati nell’allegato V della direttiva 1999/45/CE;
  • i limiti di concentrazione specifici indicati nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • il valore soglia generico di cui alla tabella 1.1 dell’allegato I di detto regolamento, adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell’allegato I di detto regolamento, qualora un fattore M sia stato indicato nell’inventario delle classificazioni ed etichettature di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
  1. b) le sostanze per le quali a livello comunitario esistono limiti d’esposizione sul luogo di lavoro, che non sono già incluse nella lettera a);
  2. c) le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in base ai criteri di cui all’allegato XIII, oppure le sostanze comprese nell’elenco elaborato a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, per motivi diversi dai pericoli indicati alla lettera a), se la concentrazione di una singola sostanza è pari o superiore allo 0,1 %.

Per le miscele che non soddisfano i criteri di classificazione a norma della direttiva 1999/45/CE, sono indicate le sostanze presenti in concentrazioni singole uguali o superiori alle seguenti, unitamente alla loro concentrazione o al loro intervallo di concentrazione:

  1. a) 1 % in peso per le miscele non gassose e 0,2 % in volume per le miscele gassose per:
  • le sostanze che presentano pericoli per la salute o per l’ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE e le sostanze che presentano pericoli per la salute o per l’ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, a condizione che al fornitore della miscela siano rese disponibili le informazioni conformi ai criteri di classificazione di detto regolamento; oppure
  • le sostanze per le quali esistono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro;
  1. b) 0,1 % in peso per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche secondo i criteri di cui all’allegato XIII, molto persistenti e molto bioaccumulabili secondo i criteri dell’allegato XIII, oppure incluse nell’elenco elaborato in applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1, per motivi diversi dai pericoli di cui alla lettera a).

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