Nella prima sezione della scheda di sicurezza bisogna scrivere i propri dati e quelli relativi al prodotto venduto.
a decorrere dal 1 dicembre 2010: secondo regolamento (UE) n. 453/2010 della commissione Allegato I
Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
Questa sezione prescrive le modalità di identificazione della sostanza o miscela e le modalità di indicazione nella scheda di dati di sicurezza degli usi pertinenti identificati e del nome del fornitore della sostanza o miscela, compreso un contatto per i casi di emergenza.
Identificatore del prodotto
Per le sostanze l’identificatore del prodotto è indicato in conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e secondo le indicazioni dell’etichetta nella/e lingua/e ufficiale/i dello o degli Stati membri in cui la sostanza è immessa sul mercato, a meno che lo Stato membro o gli Stati membri in questione non abbia o non abbiano preso altri provvedimenti.
Per le sostanze soggette a registrazione, l’identificatore del prodotto deve corrispondere a quello fornito per la registrazione e deve essere altresì indicato il numero di registrazione assegnato a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.
Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle elencati nell’articolo 39 del presente regolamento, il fornitore che è anche distributore o utilizzatore a valle può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante nell’ambito di una trasmissione comune nei casi in cui:
- tale fornitore assuma la responsabilità di fornire, su richiesta per motivi di applicazione della normativa, il numero di registrazione completo oppure, se non dispone del numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità del punto b); e
- tale fornitore indichi il numero di registrazione completo alle autorità dello Stato membro responsabili dell’applicazione della normativa (denominate qui di seguito “autorità responsabile dell’applicazione”), entro 7 giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall’autorità responsabile dell’applicazione o inoltrata dal suo destinatario, oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro 7 giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l’autorità responsabile dell’applicazione.
Per le miscele va fornito il nome commerciale o la designazione in conformità dell’articolo 10, punto 2.1, della direttiva 1999/45/CE.
È possibile fornire un’unica scheda di dati di sicurezza relativa a più di una sostanza o miscela se le informazioni contenute in detta scheda soddisfano le prescrizioni del presente allegato per ciascuna delle sostanze o miscele.
Altri mezzi d’identificazione
Si possono indicare anche altri nomi o sinonimi con i quali la sostanza o miscela è etichettata o comunemente nota, quali nomi alternativi, numeri, codici prodotto della società o altri identificatori unici.
Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Sono indicati almeno gli usi pertinenti identificati per il destinatario o i destinatari della sostanza o miscela. Si tratta di una breve descrizione dell’uso a cui è destinata la sostanza o miscela, ad esempio “ritardante di fiamma”, “antiossidante”.
Sono inoltre elencati, se del caso, gli usi sconsigliati dal fornitore, con indicazione del motivo. Non è necessario che l’elenco sia esaustivo.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e gli scenari di esposizione citati nella relazione ed elencati nell’allegato alla scheda di dati di sicurezza.
Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Il fornitore, sia esso fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle o distributore, deve essere identificato. Va indicato l’indirizzo completo e il numero di telefono del fornitore, nonché l’indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza.
Inoltre, se il fornitore non risiede nello Stato membro nel quale la sostanza o il preparato è immesso sul mercato e ha nominato una persona responsabile per tale Stato membro, indicare l’indirizzo completo e il numero di telefono di detta persona responsabile.
Per i dichiaranti, l’identificazione della persona deve corrispondere alle informazioni sull’identità del fabbricante o dell’importatore fornite nella registrazione.
Se è stato nominato un rappresentante esclusivo, si possono anche fornire le informazioni relative al fabbricante o formulatore non comunitario.
Numero telefonico di emergenza
Devono essere indicati i riferimenti a servizi d’informazione in caso di emergenza. Qualora esista, nello Stato membro in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, un organismo di consulenza ufficiale [ad esempio l’organismo preposto a ricevere le informazioni relative alla salute di cui all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e all’articolo 17 della direttiva 1999/45/CE], è sufficiente indicare il suo numero telefonico. Va indicato chiaramente se tali servizi funzionano solo in determinate ore o se vengono forniti solo specifici tipi di informazioni.