Composizione/informazioni sugli ingredienti
La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive l’identità chimica degli ingredienti della sostanza o della miscela, comprese le impurezze e gli stabilizzanti come indicato qui di seguito. Devono essere indicate le informazioni adeguate e disponibili sulla sicurezza riguardanti la chimica delle superfici.
Sostanze
L’identità chimica del principale costituente della sostanza è fornita indicando almeno l’identificatore del prodotto o uno degli altri mezzi di identificazione elencati alla sottosezione 1.1.
L’identità chimica di eventuali impurezze, additivi stabilizzanti o singole sostanze costituenti diverse dalla sostanza, costituente principale, a loro volta classificati e che contribuiscono alla classificazione della sostanza, si indica nel modo seguente:
- identificatore del prodotto, in conformità con l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- se l’identificatore del prodotto non è disponibile, uno degli altri nomi (nome comune, nome commerciale, abbreviazione) o numeri di identificazione.
I fornitori delle sostanze possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze costituenti, incluse quelle non classificate.
Nella presente sottosezione possono essere fornite anche informazioni su sostanze multi-componenti.
Per le sostanze indicate nella sottosezione 3.2 si fornisce la classificazione della sostanza in conformità della direttiva 67/548/CEE, compresi l’indicazione di pericolo, le lettere che indicano il simbolo e le frasi R. Va inoltre indicata la classificazione della sostanza secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi le classi di pericolo e i codici di categoria di cui alla tabella 1.1 dell’allegato VI al suddetto regolamento, nonché le indicazioni di pericolo corrispondenti ai suoi pericoli fisici, ai pericoli per la salute umana e per l’ambiente, a condizione che per il fornitore della miscela siano disponibili informazioni conformi ai criteri di classificazione del suddetto regolamento. Le indicazioni di pericolo e le frasi R non devono essere riportate per intero in tale sezione; è sufficiente indicare i rispettivi codici. Qualora esse non siano riportate per esteso, si fa riferimento alla sezione 16, in cui viene elencato il testo completo delle pertinenti indicazioni di pericolo e frasi R. Se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione, è descritto il motivo per il quale essa è indicata nel punto 3.2 nel modo seguente: “Sostanza vPvB non classificata” o “sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro”.
Per le sostanze indicate nella sottosezione 3.2 è fornito il nome e, se disponibile, il numero di registrazione attribuito in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.
Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle di cui all’articolo 39 del presente regolamento, il fornitore della miscela può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante in caso di trasmissione comune, qualora:
- tale fornitore si assuma la responsabilità di fornire, a richiesta per motivi di applicazione della normativa, il numero di registrazione completo oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità del punto b); eIT
- tale fornitore indichi il numero di registrazione completo alle autorità dello Stato membro responsabili dell’applicazione della normativa (denominate qui di seguito “autorità responsabile dell’applicazione”), entro 7 giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall’autorità responsabile dell’applicazione o inoltrata dal suo destinatario, oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro 7 giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l’autorità responsabile dell’applicazione.
Il numero CE, se disponibile, va indicato in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008. Possono anche essere indicati il numero CAS, se disponibile, e il nome IUPAC.
Per le sostanze indicate in questa sottosezione con una denominazione chimica alternativa a norma dell’articolo 15 della direttiva 1999/45/CE o dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario indicare il numero di registrazione, il numero CE né altri identificatori chimici precisi.